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APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA di FEDERGEV EMILIA-
STATUTO dell’Associazione Federativa FEDERGEV EMILIA-
COD.FISC. 92029250377
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1
Denominazione. Scopo. Principi
E’ costituita ai sensi della Legge 11 Agosto 1991 n.266 (Legge quadro sul volontariato), della recepente L.R. 21 Febbraio 2005 n.12 e delle disposizioni del Codice Civile inerenti le associazioni non riconosciute, un’Associazione dei Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie della Regione Emilia Romagna (L.R. 23/1989) denominata "Federazione Regionale dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV" enunciabile brevemente in FEDERGEV EMILIA-
La FederGEV Emilia-
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Art. 2
Sede
Art. 3
Oggetto
La Federgev Emilia-
I Raggruppamenti Provinciali G.E.V. sono Associazioni autonome, dotate di propri Statuti e Regolamenti di Servizio. La Federgev Emilia-
favorire un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutti i Raggruppamenti Provinciali delle G.E.V.;
promuovere ed uniformare l'attività dei Raggruppamenti Provinciali delle G.E.V. individuando e proponendo ai Raggruppamenti esempi, modelli operativi e procedurali per rendere più efficace l’attività della Guardia Ecologica Volontaria nell’ambito della vigilanza, della contestazione e della verbalizzazione degli illeciti ambientali;
rappresentare a livello regionale e nazionale presso le autorità competenti, gli interessi e le istanze delle Guardie Ecologiche Volontarie dell'Emilia Romagna;
fornire il supporto tecnico-
contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato per la vigilanza ambientale e la protezione civile;
esprimere pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, direttive, convenzioni, piani, programmi e organizzazione della vigilanza ecologica, dell’educazione ambientale e della protezione civile;
promuovere e progettare ogni forma di studio, informazione, formazione e addestramento rivolto ai Raggruppamenti di G.E.V. aderenti;
proteggere i beni ambientali e paesaggistici, sviluppando le attività necessarie alla loro salvaguardia e favorendo il recupero degli ambienti degradati;
collaborare con gli Enti competenti nel settore ambientale e di protezione civile, in caso di pubbliche calamità e di emergenza anche al di fuori del territorio nazionale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi ed al loro spegnimento.
sensibilizzare l'opinione pubblica a favore della tutela del patrimonio naturale e della salubrità dell'ambiente;
promuovere la cooperazione internazionale per la difesa della biodiversità.
La Federgev Emilia-
Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno ne potranno mai avere alcun fine di lucro e di speculazione, la Federgev Emilia-
Art. 4
Associati
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Il Raggruppamento Provinciale iscritto o che chiede l’iscrizione, deve essere costituito da almeno 30 guardie giurate ecologiche volontarie, dotate di decreto prefettizio in corso di validità e atto di nomina della Provincia ai sensi della L.R. 23/89.
Le modificazioni, che i Raggruppamenti apporteranno al proprio Statuto dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo della Federgev Emilia-
Art. 5
Esclusione dalla Federazione
violazione dello Statuto della Federazione;
mancato versamento della quota associativa per un anno e trascorsi ulteriori 6 mesi dall'invio del sollecito;
perdita dei requisiti d’idoneità previsti dalla L.R.23/89;
perdita dei requisiti richiesti dal presente Statuto per far parte della FederGEV Emilia-
attività in contrasto con i principi, lo spirito collaborativo e le finalità della Federazione;
utilizzazione indebita o non autorizzata del lavoro comune;
manifesta inattività o assenza ingiustificata alle riunioni per 4 riunioni consecutive;
indebita ingerenza in contatti o iniziative, per i quali la Federgev Emilia-
un mandato di rappresentanza esclusivo formale e scritto;
Esperiti tutti i tentativi di comporre la vertenza, il C.D. contesterà gli addebiti in disanima al Raggruppamento interessato all’esclusione, tramite Raccomandata A.R.. Il C.D. contemporaneamente invierà – per conoscenza -
Il Raggruppamento inquisito, ha facoltà di replica scritta entro trenta (30) giorni dal ricevimento della raccomandata, presso il Collegio dei Probiviri, presentando documentazione a sua difesa. Il Consiglio dei Probiviri dovrà formulare entro trenta (30) giorni dal ricevimento della replica scritta del Raggruppamento inquisito, contenente ampia e specifica documentazione, la propria delibera. La delibera del Consiglio dei Probiviri sarà presentata poi alla prima Assemblea Regionale utile, e comunque entro e non oltre i sessanta (60) giorni dalla data di emissione della stessa. Il Consiglio dei Probiviri sarà direttamente convocato dal C.D. con richiesta scritta per presenziare l’Assemblea Regionale.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea Regionale, su proposta del C.D. in base alla delibera del Consiglio dei Probiviri, contenente specifica, esauriente e motivata documentazione.
Il socio escluso dovrà restituire entro 90 giorni mezzi e attrezzature (o parti di esse in relazione ad eventuali contributi propri per l’acquisto) di Federgev E.R. che ha ricevuto in comodato d’uso o in altra forma come stabilito dal Regolamento (vedi successivo art. 19).
TITOLO II
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 6
Quota Associativa
La quota associativa non è frazionabile, né ripetibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il versamento delle quote e fino alla regolarizzazione della loro posizione, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale, né prendere parte alle attività della Federazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 7
Fondo Comune ed esercizi Sociali
II Fondo comune è costituito:
• dalle quote sociali iniziali versate da ciascun associato;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
• da eventuali contributi in capitale concessi dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche o private;
• da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà della Federgev Emilia-
Le entrate della Federazione sono costituite:
• dalle quote sociali annuali versate da ciascun associato;
• da contributi di privati;
• da contributi in esercizio dello Stato, dì Enti o di Istituzioni Pubbliche o Private;
• da rimborsi derivanti da convenzioni;
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi (120) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre al voto dell'Assemblea Regionale degli associati. Tutte le deliberazioni relative al Fondo comune, acquisti ed alienazioni di beni immobili, saranno di competenza dell'Assemblea Regionale, mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili, nonché la gestione di liquidità in danaro, saranno di competenza del Consiglio Direttivo.
Qualora, a seguito della perdita della qualifica di Associato alla Federgev Emilia-
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
Art. 8
Organi della Federazione
Sono Organi della Federgev Emilia-
• L'Assemblea Regionale dei Raggruppamenti Provinciali delle G.E.V.;
• II Consiglio Direttivo;
• II Presidente e il/i Vice Presidente/i;
• Il Segretario;
• L' Economo;
• L’ Ufficio di Presidenza;
• II Collegio dei Revisori dei Conti;
• II Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata biennale.
Art. 9
Assemblea Regionale
L’Assemblea Regionale FEDERGEV può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Regionale ordinaria o straordinaria, deve essere convocata in prima seduta, e in seconda seduta almeno ventiquattro (24) ore dopo.
L'Assemblea ordinaria della Federazione è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, con comunicazione scritta inviata con almeno 10 giorni di anticipo ai Presidenti dei Raggruppamenti Provinciali che ne fanno parte.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e al voto, i Rappresentanti designati dai Raggruppamenti Provinciali in regola con il pagamento della quota annua di associazione (v. art.7).
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti) e in seconda convocazione dai presenti aventi diritto di voto a maggioranza.
Le funzioni dell' Assemblea Ordinaria Regionale, come poi definito nell’art. 19, sono:
• stabilire la politica della Federazione;
• approvare i programmi annuali e poliennali di lavoro;
• esaminare e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio
successivo;
• eleggere il Consiglio Direttivo:
• eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti:
• eleggere il Collegio dei Probiviri;
• deliberare sull’accoglimento o meno delle richieste di nuove adesioni e sulle eventuali sospensioni ed esclusioni (v. art.4, art.5, art.6). degli Associati
• esprimere pareri sui progetti di legge, regolamenti, direttive, convenzioni, piani e programmi in materia di educazione ambientale, vigilanza ecologica e protezione civile.
L’Assemblea Regionale in convocazione straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti e in seconda convocazione dai presenti aventi diritto di voto a maggioranza.
Le funzioni dell' Assemblea Straordinaria Regionale, come poi definito nell’art. 19, sono:
• deliberare sulla modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e quant’altro a lei demandato per legge e per Statuto;
• deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.
Il Presidente procede alla nomina di un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Il Presidente e il Segretario verbalizzante firmano il processo verbale redatto durante i lavori assembleari.
Art. 10
Consiglio Direttivo
La Federazione è coordinata da un Consiglio Direttivo che dura in carica due (2) anni, composto da un numero di componenti effettivi equivalente a quello dei Raggruppamenti Provinciali della Regione Emilia Romagna. Il Consiglio Direttivo della Federgev Emilia-
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i membri effettivi, ovvero i Presidenti o loro delegati, comunque dotati di potere decisionale pieno, nonché, per motivata ragione, eventuali invitati richiesti ed autorizzati dalla Presidenza. Gli invitati possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo si possono avvalere delle risorse umane presenti tra le G.E.V. della Regione, previo accordo con i Raggruppamenti Provinciali di appartenenza, valorizzando le capacità tecniche ed organizzative presenti e delegando a componenti del Consiglio o a G.E.V. dei Raggruppamenti funzioni operative, tecniche, organizzative e gestionali.
I Raggruppamenti Provinciali possono, in qualsiasi momento, sostituire i propri Rappresentanti in seno alla Federgev Emilia-
Il Consiglio Direttivo elegge, adottando il principio della rotazione tra i Raggruppamenti e le Province, a scrutinio palese, nel proprio seno, un Presidente, uno o due Vice-
Il mandato di una stessa carica sociale non deve protrarsi per un periodo continuativo, superiore ai quattro (4) anni, onde favorire una maggiore responsabilità da parte di tutti i Raggruppamenti Provinciali.
Nessun Compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo verrà convocato anche a mezzo telefax o e-
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti tenuto conto delle modalità con cui si agisce all’interno degli organi sociali contenute nel Regolamento che è parte integrante al presente Statuto come definito nel successivo art. 19.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il medesimo sarà inviato a tutti i Raggruppamenti e sarà sottoposto all’approvazione nella successiva riunione.
II Consiglio Direttivo ha il compito di:
• eleggere il Presidente e i/il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo;
• sviluppare la politica della Federgev Emilia-
• fissare le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria gestione o attraverso apposite Commissioni;
• esaminare e deliberare le richieste di ammissione dei nuovi Raggruppamenti e le eventuali esclusioni;
• proporre l’entità della quota sociale:
• deliberare misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dall’ Assemblea della Federazione sulle attività da svolgere;
• promuovere nelle sedi appropriate la revisione ed il miglioramento della normativa relativa alla figura giuridica della G.E.V. e più in generale alla normativa posta a tutela dell’ambiente;
• nominare eventuali rappresentanti negli Organi istituzionali e nelle Commissioni in cui sia prevista una rappresentanza della Federgev Emilia-
• stabilire l'entità dei rimborsi spese ;
• adottare eventuali provvedimenti disciplinari di sua competenza (v. art. 5,art.6, art.7)
Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto.
In caso di dimissioni, esclusione, decadenza o decesso dì un consigliere, il Consiglio Direttivo di Federgev Emilia-
Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, convoca l'Assemblea dei Rappresentanti delle Associazioni provinciali per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Dalla data della presentazione delle dimissioni e sino al verificarsi degli adempimenti previsti dal precedente punto, il Consiglio Direttivo dimissionario provvede solo agli affari correnti o di ordinaria amministrazione.
Art. 11
Il Presidente e il Vice Presidente
Funzioni del Presidente:
• è il rappresentante legale della Federazione "Federgev Emilia-
• convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea della Federgev Emilia-
• rappresenta la Federgev Emilia-
• vigila sul rispetto del Regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Federazione ;
• presenta all'Assemblea della Federazione, su mandato del C.D., la relazione annuale sull'attività svolta, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, il programma di indirizzo nelle sue linee guida ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso;
• riscuote coadiuvato dall’Economo, nell'interesse della Federgev Emilia-
II Vice Presidente sostituisce il Presidente, in sua assenza o impedimento, nell'esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo.
Art
Il Segretario
Il segretario viene eletto, fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica due (2)anni, sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso e non può essere rieletto per più di due (2) mandati consecutivi.
Al Segretario spetta il compito di:
• sovrintendere alla compilazione dei documenti sociali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali, all’invio degli stessi ai Raggruppamenti ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;
• controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
• ha in custodia l'archivio, gli atti, i sigilli e i documenti della Federazione.
Art. 13
L'Economo
Viene eletto, fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo. L'Economo dura in carica due (2) anni, sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso e non può essere rieletto per più di due (2) mandati consecutivi. All'economo spetta il compito di:
• tenere la contabilità della Federazione e procedere ai rapporti con gli Istituti di Credito depositari dei capitali liquidi;
• relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione contabile;
• firmare i mandati di entrata e di uscita in accordo con il Presidente;
• procedere alla chiusura dell'esercizio sociale e alla predisposizione del Bilancio Sociale;
L'operato dell'economo può essere sottoposto, in qualsiasi momento e senza preavviso, a verifiche e controlli da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14
Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di presidenza è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dall' Economo, dura in carica due (2) anni, fino alla decadenza del Consiglio Direttivo e nelle more del rinnovo esercita le sue funzioni in regime di proroga.
L’Ufficio di Presidenza:
• provvede all’ esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Federazione e dal Consiglio Direttivo ;
• delibera con i poteri del Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi, nel caso in cui si presentino caratteri d'urgenza e inderogabilità sottoponendole a ratifica del C.D. alla sua prima riunione.
A fine mandato collabora con i nuovi eletti consegnando la documentazione specifica e favorendo la transizione degli incarichi ricoperti.
Art. 15
Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
La gestione economica della Federazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea e non revocabili nell'arco del mandato, che dura due (2) anni . Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il supplente risultato primo dei non eletti.
Il Collegio dei revisori nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.
I Revisori durano in carica due anni, non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi, non possono far parte di organi deliberanti di pari livello della Federgev Emilia-
I Revisori, a mezzo del loro Presidente, riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo al Consiglio Direttivo. Rispondono della loro azione d'innanzi all’ Assemblea Regionale alle cui riunioni partecipano con voto consultivo.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà della Federazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 16
Collegio dei Probiviri
Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il supplente risultato primo dei non eletti. Il Collegio dei Probiviri nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina il
Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.
Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del regolamento della Federgev Emilia-
Il Collegio dei Probiviri emette:
• ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
• provvedimenti decisori nel merito delle controversie ad esclusione di quanto previsto nell’art.7.
A tutte le parti va notificata a cura del ricorrente, pena l’ improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio dei Probiviri. I provvedimenti da questo assunti, debbono essere motivati e una volta comunicati alle parti, a cura del Presidente del Collegio, hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.
TITOLI IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Rimborsi Spese
Art. 18
Durata
La durata della Federgev Emilia-
Art. 19
Adozione di Regolamento
Il Regolamento dovrà contenere le modalità con cui si agisce all’interno degli organi sociali, i criteri da utilizzare nella distribuzione delle risorse economiche in dotazione alla Federazione e quelli per le attribuzioni di incarichi di responsabilità organizzativa.
Nella determinazione di tali criteri e modalità, si dovrà tenere conto delle diverse dimensioni e capacità operative di ogni Raggruppamento.
Il Regolamento stabilirà anche i criteri di utilizzo e gestione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della FederGEV Emilia-
L'Assemblea Regionale è titolala a deliberare l'adozione e le eventuali successive modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto della Federgev Emilia-
Art. 20
Scioglimento
Art. 21
Modifiche Statutarie
II presente Statuto potrà essere modificato o integrato con le normative ritenute necessarie ed opportune, inseribili mediante iscrizione nell' Ordine del Giorno di un’ Assemblea regolarmente convocata.
L’Assemblea per apportare modifiche statutarie o dell’Atto Costitutivo dovrà vedere la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle vigenti Norme legislative in materia.
Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registrazione ai sensi della Legge 266/91 art.8.
Approvato nell’Assemblea Straordinaria FEDERGEVEMILIA-